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Imputabilità e Pericolosità sociale: prospettiva giuridica e patologia


​ di Lucia Alfidi


Dinanzi al crimine, ai fini dell’imputabilità del reo, ciò che va accertata è la Capacità di Intendere e di Volere (Art. 85 del Codice Penale). Soltanto nel caso in cui la stessa verrà riconosciuta, sarà infatti possibile procedere alla determinazione delle conseguenze giuridiche e penali dei reati commessi.



È bene precisare che per Capacità di Intendere si fa riferimento a quella capacità del soggetto di discernere adeguatamente il significato, nonché il valore e le conseguenze morali e giuridiche delle azioni e degli eventi da lui commessi. Una capacità che, se posseduta, permette di valutare e rendersi conto del valore sociale del fatto. Mentre per Capacità di Volere, in termini medico-legali, si fa riferimento alla capacità di autodeterminazione del soggetto in relazione al raggiungimento di uno scopo. Ossia quell’attitudine che permette di scegliere in maniera consapevole e determinarsi quindi in maniera del tutto autonoma.


Sulla base di apposite e specifiche perizie, la legislazione italiana sarà quindi chiamata a discernere tra Imputabilità e Non Imputabilità.


Quest’ultima potrà essere esclusa o diminuita se sarà accertata un’anomalia al momento della commissione del fatto, ma anche allorquando sarà la stessa anomalia a configurarsi quale causa dell’evento-reato.


A tal proposito, la letteratura scientifica ci insegna che non si può spesso escludere l’esistenza di particolari quadri psico-patologici gravi che non hanno però interferito con l’azione delittuosa commessa dall’imputato. Di contro può accadere che il vizio di mente può essere riconosciuto in un soggetto che è esente da turbe psichiatriche stabili, ma che al momento del fatto reato si trovava in uno stato di incapacità determinato da una patologia grave ma transitoria.


Se accertato, il vizio totale o parziale di mente, avrà quindi come conseguenza il proscioglimento dell’indagato (nel caso di vizio totale di mente), al quale verrà poi applicata una misura di sicurezza operata attraverso il ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario, o una diminuzione della pena (nel caso di vizio parziale di mente), la quale sarà solitamente erogata mediante una misura di sicurezza attraverso l’assegnazione presso una casa di cura o custodia, nel secondo caso (vizio parziale di mente).

Il ricovero imposto presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario, potrà altresì essere deciso allorquando, pur ritenendo il soggetto capace di intendere e di volere, saranno rinvenuti elementi che portino lo stesso a definirsi quale soggetto socialmente pericoloso.

La presunzione dell’esistenza di un’elevata probabilità che la persona commetta nuovi reati potrà infatti portare ad emettere un giudizio prognostico di Pericolosità Sociale, che così come espresso dall’Art 203 C.P., determinerà l’erogazione di misure di sicurezza. Una sorta di compromesso tra dogmi giuridici e medici.

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