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Nascita di una nuova legge: l’Omicidio Stradale



Una legge che rivoluziona totalmente il peso delle responsabilità a carico di quanti uccidono sulla strada dopo aver commesso alcune violazioni gravi, prime fra tutte gli abusi di alcol e droga.



Il 2 marzo 2016 il Senato ha definitivamente approvato la legge sull’Omicidio Stradale, data che segna il riconoscimento di una dignità ad una vittima vera, che viene uccisa in mezzo alla strada, dignità che le veniva negata, prima della suddetta data, due volte: la prima, nella strada, in mezzo al rumore del traffico, la seconda, nel silenzio processuale e investigativo, la vittima veniva archiviata come persona offesa in un incidente.


Spesso, gli incidenti accadono per caso, non sono voluti, ma la sfortuna riguarda solo chi si trova al posto sbagliato nel momento sbagliato, ovvero la vittima che non ha colpa. La sfortunata è lei, mentre chi ha causato la morte della stessa ha quasi sempre una responsabilità, che fino al 2 marzo era inquadrata nella sfera della colpa.


Il testo approvato dalla Camera si componeva di 8 articoli, che sono stati ricondotti a un articolo unico a seguito dell’esame al Senato. Innanzitutto, viene “spostata” nel nuovo art. 589 bis codice penale la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, in questi casi la pena prevista va dai 2 ai 7 anni di reclusione (già prevista dall’articolo 589 c. 2 c.p.).


Nello specifico l’art. 589 bis c.p. punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale commesso da conducenti:

  • In stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope;

  • Che esercitano professionalmente attività di trasporto di cose o persone, conducenti di bus, di camion, il tasso alcolemico si abbassa a 0,8 grammi per litro;

E’ punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio colposo stradale commesso da coloro che:

  • Abbiano un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro ma non superiore a 1,5 grammi per litro;

  • Abbiamo superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane);

  • Abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano viaggiato contromano;

  • Abbiano fatto inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve, dossi;

  • Abbiano effettuato sorpassi azzardati.

La pena è diminuita fino alla metà quando l’evento "non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole", invece è aumentata fino alla metà se l’autore non ha conseguito la patente e se il veicolo non è assicurato. Un ulteriore aumento della pena si avrà nel caso in cui il conducente cagioni la morte a più persone (fino ad un massimo di 18 anni). Inoltre, nel caso in cui il conducente si dia alla fuga la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può essere inferiore a 5 anni.


L’art 590 bis del codice penale, invece, disciplina il reato di lesioni personali con violazione delle norme sul codice della strada. Sanziona le lesioni personali stradali gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni provocate per colpa da:

  • Chi si trova in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

  • Coloro che esercitano professionalmente attività di trasporto di cose o persone, con tasso alcolemico superiore 0,8 grammi per litro;

La pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del Codice della strada individuate dall’art. 589-bis per l’omicidio stradale.


Infine, la riforma stabilisce che in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali, gravi e gravissime, consegue la revoca della patente.


L’interessato non può conseguire la patente (in caso di omicidio stradale) prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca della stessa. Il termine può essere elevato a 20 anni se il soggetto sia stato in precedenza condannato per guida in stato di ebbrezza, o sotto l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il termine è aumentato fino ad un massimo di 30 anni se il conducente si sia dato alla fuga e non abbia prestato soccorso.


Mentre nei casi di lesioni personali stradali gravi e gravissime, l’interessato non può conseguire la nuovo patente se non sono trascorsi 5 anni dalla revoca. Termine raddoppiato nei casi in cui l’interessato sia stato già condannato per guida in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Fino ad un massimo di 12 anni in caso di fuga o mancato soccorso.


Con questa nuova legge ci auguriamo che tutto questo possa incidere positivamente sulla diminuzioni di incidenti stradali, i quali superano delle cifre assurde e la maggior parte delle volte sono causati proprio da chi si sente invincibile col volante in mano e il piede nell’acceleratore, da chi ha alzato troppo il gomito con l’alcool e la droga e non ha il coraggio di ammetterlo a se stesso; ed è proprio a causa loro che bambini, ragazzi, adulti e anziano ogni giorno muoiono sulla strada.


Sitografia


http://www.camera.it/leg17/522?tema=omicidio_stradale

http://www.asaps.it/

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