Il sistema EURODAC per una politica europea comune in tema di asilo, ma anche per finalità di contra
È stato istituito per la prima volta nel 2000 il sistema centrale europeo per il confronto delle impronte digitali tra gli Stati membri, con l’unica finalità di assicurare un sistema comune in tema di asilo politico.
Oggi, a fronte delle nuove emergenze sorte nel panorama internazionale, è necessario che le autorità competenti dispongano delle informazioni più complete e aggiornate possibili per contrastare a livello sovranazionale i reati più gravi. È in questa nuova prospettiva, pertanto, che le informazioni Eurodac divengono accessibili anche ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo.
L’Eurodac, European Dactyloscopie, è il database europeo delle impronte digitali istituito in base al regolamento n. 2725/2000 del Consiglio europeo, abrogato - con effetto dal 20 luglio 2015 - e sostituito dal nuovo e più ampio Regolamento 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale sistema costituisce lo strumento idoneo per l’applicazione della Convenzione di Dublino (ora Regolamento di Dublino) in base al quale ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro.
L’obbiettivo dell’Eurodac è quindi quello di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi del Regolamento Dublino III, per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.
Attraverso la rilevazione e il confronto delle impronte digitali contenute nel database Eurodac è possibile perciò stabilire
se i richiedenti protezione internazionale siano entrati nell’Unione europea privi dei documenti necessari, e quindi irregolarmente;
se essi abbiano già presentato domanda d’asilo in un altro Stato membro (anche a fronte di un precedente diniego da parte di uno degli Stati membri).
Il sistema Eurodac permette agli Stati membri di identificare tre categorie di soggetti:
i richiedenti asilo politico;
gli stranieri fermati nell’atto di attraversare irregolarmente una frontiera esterna dell’Unione europea;
gli stranieri che risiedono irregolarmente nel territorio di uno Stato membro.
Quanto al funzionamento, il sistema è costituito da una unità centrale, istituita presso la Commissione, dotata di una banca dati centrale informatizzata dove sono raccolte le impronte relative ai soggetti interessati. A seconda che lo straniero appartenga all’una o all’altra delle tre categorie individuate, i dati che lo riguardano subiranno un trattamento differenziato:
per i richiedenti asilo politico inferiori ai 14 anni lo Stato membro rileva, conformemente alla prassi nazionale e nel rispetto delle convenzioni sui diritti dell’uomo, le impronte digitali di tutte le dita, e trasmette “entro 72 ore dalla presentazione della domanda” i dati ricavati all’unità centrale, che provvede alla registrazione nella banca dati centrale insieme ad altre informazioni personali necessarie ai fini dell’identificazione. Esse sono confrontate con quelle precedentemente trasmesse dal medesimo Stato membro, e dagli altri Stati, ottenendo così una risposta positiva nel caso in cui il dato sia già stato già registrato o negativa se, invece, il dato è nuovo. Tali informazioni vengono conservate per un periodo di 10 anni, e possono essere cancellate anticipatamente solo nel caso in cui il richiedente abbia ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del termine previsto.
Per gli stranieri fermati nell’atto di attraversare irregolarmente una frontiera esterna dell’Unione europea valgono, in parte, le disposizioni suddette, ma diversamente da quanto previsto per il caso precedente, i dati biometrici che arrivano all’unità centrale “sono registrati all’unico scopo di confrontarli con i dati relativi ai richiedenti asilo trasmessi successivamente alla stessa unità centrale”. Questa disposizione, pertanto, vieta il confronto dei dati di chi ha varcato illegalmente la frontiera con quelli dei richiedenti asilo registrati precedentemente nel database ovvero con quelli di quanti verranno trovati in futuro a compiere il medesimo attraversamento illegalmente. Anche i tempi di conservazione sono differenti, essendo previsto un periodo di 18 mesi a decorrere dal rilevamento, con possibilità che le informazioni archiviate siano cancellate immediatamente se allo straniero venga rilasciato un permesso di soggiorno, se abbia lasciato il territorio degli Stati membri, oppure se abbia acquisito la cittadinanza di uno di essi.
Per stabilire se gli stranieri che risiedono irregolarmente nel territorio di uno Stato membro abbiano già presentato una domanda di asilo in un altro Stato membro, gli Stati, a differenza delle altre ipotesi, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di rilevare e trasmettere le impronte all’unità centrale. Tali dati, inoltre, non sono conservati nel database: essi possono essere trasmessi all’unità esclusivamente con l’intento di verificare, raffrontandoli con i dati dei richiedenti asilo già registrati, se lo straniero abbia precedentemente fatto domanda altrove nell’Unione, né possono essere confrontati con i dati relativi a stranieri fermati mentre attraversavano irregolarmente una frontiera esterna.
Un secondo e nuovo obbiettivo dell’Eurodac, inoltre, è costituito dalla possibilità per le autorità nazionali di contrasto al terrorismo o ad altri reati gravi, nonché ad Europol, di accedere ai dati contenuti nel database europeo.
È consentito l’accesso alle informazioni Eurodac per le autorità designate dagli Stati membri soltanto a seguito di un precedente esito negativo derivante dal confronto con:
le banche nazionali dei dati dattiloscopici;
i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri (qualora tale confronto sia possibile);
il sistema di informazione visti (VIS).
Nonché se ricorrono le seguenti condizioni:
“il confronto è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi” (e pertanto l’interesse della sicurezza pubblica giustificherebbe l’interrogazione della banca dati);
“il confronto è necessario in un caso specifico”;
“esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in modo sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di uno dei reati in questione” con particolare riferimento all’ipotesi in cui l’autore (presunto o effettivo) o la vittima di uno dei suddetti reati appartenga ad una delle categorie dei soggetti registrati nel database Eurodac.
In casi di eccezionale urgenza, ossia di pericolo imminente associato a reati di terrorismo o altri reati gravi, tuttavia, lo Stato membro può avere accesso immediato ai dati biometrici ed il controllo della sussistenza delle condizioni per la richiesta del confronto sarà verificato solo a posteriori.
Infine, a norma del nuovo Regolamento, la gestione di Eurodac è affidata all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sitemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ossia un’agenzia dell’Unione europea che oltre ad Eurodac ha il compito di gestire il Sistema Informativo dei Visti (VIS) e il Sistema Informativo Shengen di seconda generazione (SIS II) al fine di garantire il continuo, sicuro e ininterrotto scambio di informazioni e dati tra gli Stati membri.
Sitografia
Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0603
Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62011TA0604
Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio dell'11 dicembre 2000 in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al33081